LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO
    Ha emesso la seguente ordinanza sul seguente fascicolo: r.g. fasc.
 n.  3720/91  contenente  appello principale n. 4844/1988 presentato a
 mano in data 27 giugno 1988 con ricevuta n. 4844/1988 da:  Intendenza
 di  finanza  di  Venezia (controparte: Mazzarolo Augusto residente a:
 Fosso' in Vicolo S. Martino, 3) contro  la  decisione:  n.  456/15/87
 pronunciata in data 10 dicembre 1987 (atti citati: Manc/Min. Rimb. n.
 imposta:  Irpef  (decisioni  pronunciate  dalla  commissione trib. di
 primo grado di Venezia).
                               F A T T O
    Il 29 gennaio  1985  il  sig.  Mazzarolo,  gia'  dipendente  della
 U.L.S.S.  n.  21,  ha chiesto all'Intendenza di finanza di Venezia il
 rimborso di L. 253.004 trattenuta  dall'I.N.A.D.E.L.  il  5  febbraio
 1982  per I.R.Pe.F. sulla indennita' di fine rapporto; e il 14 giugno
 1985 ha impugnato, con ricorso alla commissione tributaria  di  primo
 grado di Venezia, il silenzio-rifiuto formatosi sulla sua domanda.
    Sopravvenuta,  nelle  more del giudizio, la legge 26 ottobre 1985,
 n. 482, con istanza presentata alla commissione adi'ta il 4  dicembre
 1987  il sig. Mazzarolo ha chiesto la riliquidazione dell'I.R.Pe.F. a
 norma di quella legge.
    Con decisione del 10 dicembre 1987, depositata il 27 febbraio 1988
 e  notificata  28  aprile  1988,  la commissione tributaria adi'ta ha
 accolto il  ricorso,  cosi'  come  modificato  con  l'istanza  del  4
 dicembre  1987,  dichiarando  tenuta  l'amministrazione a riliquidare
 l'I.R.Pe.F.  dovuta  sull'indennita'  di  fine  rapporto  secondo  la
 normativa della legge 26 settembre 1985, n. 482.
    Con  atto del 27 giugno 1988 l'Intendenza di finanza di Venezia ha
 proposto  appello  deducendo  la  inapplicabilita'  della  legge   n.
 482/1985 perche' il sig. Mazzarolo non ha prodotto tempestivamente la
 domanda  di  riliquidazione  prevista da quella legge, e la decadenza
 del diritto a rimborso a  norma  dell'art.  38,  comma  secondo,  del
 d.P.R. n. 602/1973 per tardivita' della relativa domanda.
    Nell'udienza del 5 marzo 1992 la trattazione dell'appello e' stata
 rinviata  all'udienza  del  3 dicembre 1992 in attesa della decisione
 della   Corte   costituzionale   sul   giudizio    di    legittimita'
 costituzionale  dell'art.  38,  primo  comma, del d.P.R. n. 602/1973,
 promosso da questa commissione in  altro  ricorso.  La  questione  e'
 stata  decisa  dalla Corte costituzionale con ordinanza dell'8 luglio
 1992, n. 322. Nell'udienza del 3  dicembre  1992  la  sezione  si  e'
 riservata  la  decisione. La riserva e' stata sciolta nella camera di
 consiglio del 14 gennaio 1993.
                             D I R I T T O
    La legge 269/1985, n. 482, ha modificato  il  trattamento  fiscale
 delle  indennita'  di  fine  rapporto  disciplinato  dall'art. 14 del
 d.P.R. n. 597/1973, e nell'art. 2  ha  stabilito,  fra  l'altro  (non
 essendo ora il caso di considerare le altre ipotesi di riliquidazione
 dell'imposta  previste  dallo  stesso art. 2), l'applicabilita' delle
 nuove disposizioni nei giudizi "ritualmente promossi e pendenti" alla
 data della sua entratta in vigore. Con questa  endiadi  la  legge  ha
 inteso  comprendere  nella  sua  sfera  di applicazione i casi in cui
 pendesse,  sull'imposizione  del  trattamento  di  fine  rapporto  un
 giudizio  promosso  "ritualmente",  e  che  la ritualita' del ricorso
 riguardi anche la tempestivita' della pretesa di rimborso  si  evince
 dalla  considerazione  che  altrimenti  intendendo la disposizione in
 esame si verrebbe ad applicare la nuova normativa, contro i  principi
 in  tema  di  efficacia  delle  norme nel tempo, che devono ritenersi
 rispettati dalla legge che ad essi non deroghi esplicitamente,  anche
 a  situazioni divenute intangibili per effetto del verificarsi di una
 decadenza o dell'operare di una prescrizione.
    Nel caso, l'amministrazione appellante sostiene  che  il  rimborso
 dell'imposta  trattenutagli sull'indennita' di fine rapporto e' stata
 chiesta dal sig. Mazzarolo dopo la scadenza del termine stabilito dal
 secondo comma dell'art. 38 del d.P.R. n. 602/1973 e  che  percio'  il
 ricorso  da lui proposto contro il rifiuto tacito del rimborso non e'
 stato proposto "ritualmente". E su questa impostazione dell'eccezione
 si puo', in astratto, convenire; perche' e'  vero  che  la  legge  26
 settembre  1985, n. 482, e' successiva alla proposizione del ricorso,
 ma il sig. Mazzarolo non ha chiesto la riliquidazione dell'imposta  a
 norma  dell'art.  4  di  quella legge, ma si e' limitato a ridurre la
 originaria domanda di rimborso totale dell'imposta alla misura in cui
 avrebbe dovuto essere riliquidata; e la commissione di primo grado ha
 accolto in questi limiti di ricorso. Sicche' e' rilevante l'eccezione
 di  inammissibilita',  proposta  ora  come  motivo  d'appello,  della
 originaria domanda di rimborso.
    Quanto  al merito, si deve ricordare che la domanda di rimborso va
 proposta nel termine decennale di prescrizione  se  riguarda  imposte
 pagate  per ritenuta diretta (art. 37 del d.P.R. n. 602/1973), vale a
 dire effettuata dall'amministrazione statale erogatrice dei  compensi
 o  indennita'  cui  l'imposta  si  riferisce  (art.  29 del d.P.R. n.
 600/1973), nel termine di decadenza  di  diciotto  mesi  se  riguarda
 imposte  pagate  per  versamento  diretto  all'esattoria (art. 38 del
 d.P.R. n. 602/1973, e cfr. Cass. civ., 28 ottobre 1988, n. 5867)  fra
 cui  quelle  ritenute  sulle  indennita'  erogate da soggetti diversi
 dalle amministrazioni statali (art. 3, primo  comma,  del  d.P.R.  n.
 602/1973),  nel  termine  di  decadenza  di  due  anni  nel  caso  di
 versamenti diretti in tesoreria (art. 3, secondo comma, del d.P.R. n.
 602/1973, art. 16, n. 6, del d.P.R. n.  636/1972,  e  Cass.  civ.  28
 ottobre 1988, n. 5967 cit.).
    Il  caso  del  sig. Mazzarolo rientra nell'art. 38, e precisamente
 nel suo secondo comma, che consente di chiedere il rimborso non  solo
 al  soggetto  che  ha  effettuato  la  ritenuta  alla  fonte  a norma
 dell'art. 3, n. 1, del d.P.R. n. 602/1973 e  il  relativo  versamento
 diretto   all'esattoria,   ma   anche   al  percipiente  delle  somme
 assoggettate a ritenuta; e dunque avrebbe dovuto  proporre  l'istanza
 di  rimborso  entro  diciotto  mesi  dalla data in cui la ritenuta e'
 stata operata, cioe' dal 5 febbraio 1982. La domanda di rimborso  e',
 invece, del 29 gennaio 1985, e pertanto e' tardiva.
    E'  rilevante,  allora, ai fini della decisione, e ad avviso della
 sezione non e' manifestamente infondata, tanto che  essa  la  solleva
 d'ufficio, la questione di legittimita' costituzionale degli articoli
 37  e  38  del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto riserva ai
 dipendenti non solo da imprese private  ma  anche  da  enti  pubblici
 diversi     dalle     amministrazioni    statali    un    trattamento
 irragionevolmente diverso da quello dei dipendenti da queste  ultime:
 questi,  infatti,  hanno dieci anni di tempo per chiedere il rimborso
 delle imposte ritenute  sui  loro  emolumenti  e  indennita',  quelli
 soltanto   diciotto   mesi.   E   questo  profilo  di  illegittimita'
 costituzionale  e'  diverso  da  quelli   considerati   dalla   Corte
 costituzionale nelle ordinanze n. 871 del 1988 e n. 322 del 1992.