LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO Ha emesso la seguente ordinanza sul seguente fascicolo: r.g. fasc. n. 3720/91 contenente appello principale n. 4844/1988 presentato a mano in data 27 giugno 1988 con ricevuta n. 4844/1988 da: Intendenza di finanza di Venezia (controparte: Mazzarolo Augusto residente a: Fosso' in Vicolo S. Martino, 3) contro la decisione: n. 456/15/87 pronunciata in data 10 dicembre 1987 (atti citati: Manc/Min. Rimb. n. imposta: Irpef (decisioni pronunciate dalla commissione trib. di primo grado di Venezia). F A T T O Il 29 gennaio 1985 il sig. Mazzarolo, gia' dipendente della U.L.S.S. n. 21, ha chiesto all'Intendenza di finanza di Venezia il rimborso di L. 253.004 trattenuta dall'I.N.A.D.E.L. il 5 febbraio 1982 per I.R.Pe.F. sulla indennita' di fine rapporto; e il 14 giugno 1985 ha impugnato, con ricorso alla commissione tributaria di primo grado di Venezia, il silenzio-rifiuto formatosi sulla sua domanda. Sopravvenuta, nelle more del giudizio, la legge 26 ottobre 1985, n. 482, con istanza presentata alla commissione adi'ta il 4 dicembre 1987 il sig. Mazzarolo ha chiesto la riliquidazione dell'I.R.Pe.F. a norma di quella legge. Con decisione del 10 dicembre 1987, depositata il 27 febbraio 1988 e notificata 28 aprile 1988, la commissione tributaria adi'ta ha accolto il ricorso, cosi' come modificato con l'istanza del 4 dicembre 1987, dichiarando tenuta l'amministrazione a riliquidare l'I.R.Pe.F. dovuta sull'indennita' di fine rapporto secondo la normativa della legge 26 settembre 1985, n. 482. Con atto del 27 giugno 1988 l'Intendenza di finanza di Venezia ha proposto appello deducendo la inapplicabilita' della legge n. 482/1985 perche' il sig. Mazzarolo non ha prodotto tempestivamente la domanda di riliquidazione prevista da quella legge, e la decadenza del diritto a rimborso a norma dell'art. 38, comma secondo, del d.P.R. n. 602/1973 per tardivita' della relativa domanda. Nell'udienza del 5 marzo 1992 la trattazione dell'appello e' stata rinviata all'udienza del 3 dicembre 1992 in attesa della decisione della Corte costituzionale sul giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 38, primo comma, del d.P.R. n. 602/1973, promosso da questa commissione in altro ricorso. La questione e' stata decisa dalla Corte costituzionale con ordinanza dell'8 luglio 1992, n. 322. Nell'udienza del 3 dicembre 1992 la sezione si e' riservata la decisione. La riserva e' stata sciolta nella camera di consiglio del 14 gennaio 1993. D I R I T T O La legge 269/1985, n. 482, ha modificato il trattamento fiscale delle indennita' di fine rapporto disciplinato dall'art. 14 del d.P.R. n. 597/1973, e nell'art. 2 ha stabilito, fra l'altro (non essendo ora il caso di considerare le altre ipotesi di riliquidazione dell'imposta previste dallo stesso art. 2), l'applicabilita' delle nuove disposizioni nei giudizi "ritualmente promossi e pendenti" alla data della sua entratta in vigore. Con questa endiadi la legge ha inteso comprendere nella sua sfera di applicazione i casi in cui pendesse, sull'imposizione del trattamento di fine rapporto un giudizio promosso "ritualmente", e che la ritualita' del ricorso riguardi anche la tempestivita' della pretesa di rimborso si evince dalla considerazione che altrimenti intendendo la disposizione in esame si verrebbe ad applicare la nuova normativa, contro i principi in tema di efficacia delle norme nel tempo, che devono ritenersi rispettati dalla legge che ad essi non deroghi esplicitamente, anche a situazioni divenute intangibili per effetto del verificarsi di una decadenza o dell'operare di una prescrizione. Nel caso, l'amministrazione appellante sostiene che il rimborso dell'imposta trattenutagli sull'indennita' di fine rapporto e' stata chiesta dal sig. Mazzarolo dopo la scadenza del termine stabilito dal secondo comma dell'art. 38 del d.P.R. n. 602/1973 e che percio' il ricorso da lui proposto contro il rifiuto tacito del rimborso non e' stato proposto "ritualmente". E su questa impostazione dell'eccezione si puo', in astratto, convenire; perche' e' vero che la legge 26 settembre 1985, n. 482, e' successiva alla proposizione del ricorso, ma il sig. Mazzarolo non ha chiesto la riliquidazione dell'imposta a norma dell'art. 4 di quella legge, ma si e' limitato a ridurre la originaria domanda di rimborso totale dell'imposta alla misura in cui avrebbe dovuto essere riliquidata; e la commissione di primo grado ha accolto in questi limiti di ricorso. Sicche' e' rilevante l'eccezione di inammissibilita', proposta ora come motivo d'appello, della originaria domanda di rimborso. Quanto al merito, si deve ricordare che la domanda di rimborso va proposta nel termine decennale di prescrizione se riguarda imposte pagate per ritenuta diretta (art. 37 del d.P.R. n. 602/1973), vale a dire effettuata dall'amministrazione statale erogatrice dei compensi o indennita' cui l'imposta si riferisce (art. 29 del d.P.R. n. 600/1973), nel termine di decadenza di diciotto mesi se riguarda imposte pagate per versamento diretto all'esattoria (art. 38 del d.P.R. n. 602/1973, e cfr. Cass. civ., 28 ottobre 1988, n. 5867) fra cui quelle ritenute sulle indennita' erogate da soggetti diversi dalle amministrazioni statali (art. 3, primo comma, del d.P.R. n. 602/1973), nel termine di decadenza di due anni nel caso di versamenti diretti in tesoreria (art. 3, secondo comma, del d.P.R. n. 602/1973, art. 16, n. 6, del d.P.R. n. 636/1972, e Cass. civ. 28 ottobre 1988, n. 5967 cit.). Il caso del sig. Mazzarolo rientra nell'art. 38, e precisamente nel suo secondo comma, che consente di chiedere il rimborso non solo al soggetto che ha effettuato la ritenuta alla fonte a norma dell'art. 3, n. 1, del d.P.R. n. 602/1973 e il relativo versamento diretto all'esattoria, ma anche al percipiente delle somme assoggettate a ritenuta; e dunque avrebbe dovuto proporre l'istanza di rimborso entro diciotto mesi dalla data in cui la ritenuta e' stata operata, cioe' dal 5 febbraio 1982. La domanda di rimborso e', invece, del 29 gennaio 1985, e pertanto e' tardiva. E' rilevante, allora, ai fini della decisione, e ad avviso della sezione non e' manifestamente infondata, tanto che essa la solleva d'ufficio, la questione di legittimita' costituzionale degli articoli 37 e 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto riserva ai dipendenti non solo da imprese private ma anche da enti pubblici diversi dalle amministrazioni statali un trattamento irragionevolmente diverso da quello dei dipendenti da queste ultime: questi, infatti, hanno dieci anni di tempo per chiedere il rimborso delle imposte ritenute sui loro emolumenti e indennita', quelli soltanto diciotto mesi. E questo profilo di illegittimita' costituzionale e' diverso da quelli considerati dalla Corte costituzionale nelle ordinanze n. 871 del 1988 e n. 322 del 1992.